Introduzione
Questo articolo esamina i limiti dell’art. 577-bis del codice penale, che ha introdotto il reato di femminicidio, e propone di affiancargli una fattispecie neutra. L’analisi parte dai dati sugli omicidi in ambito familiare e affettivo, che mostrano come anche gli uomini ne siano vittime in misura significativa, e dalla constatazione che la norma è costruita attorno alla coppia eterosessuale. Ne deriva la proposta di una fattispecie che punisca allo stesso modo, qualunque sia il sesso della vittima, gli omicidi commessi per odio verso un genere, un orientamento sessuale o un’identità di genere e quelli commessi per controllo, possesso o rifiuto della relazione, e che completi l’art. 577-bis senza sostituirlo.
Il fenomeno
La grande maggioranza delle donne uccise in Italia perde la vita per mano di un familiare, di un partner o di un ex partner, e l’art. 577-bis nasce per dare un nome specifico a questa violenza. Lo stesso ambito colpisce però anche gli uomini in misura significativa. Secondo l’Istat, nel 2019 le persone uccise in ambito familiare o affettivo sono state 150, di cui 93 donne e 57 uomini, per cui gli uomini rappresentano quasi quattro vittime su dieci.
Il divario cresce se si considerano soltanto gli omicidi commessi dal partner, che nel 2021 hanno colpito 70 donne e 8 uomini secondo lo stesso Istat, eppure decine di uomini vengono uccisi ogni anno in un contesto familiare o affettivo senza che la legge riconosca a questi casi una qualificazione specifica.
A questo si aggiunge che l’art. 577-bis, tutelando soltanto la vittima donna, è costruito di fatto attorno alla coppia eterosessuale in cui l’uomo uccide la donna. Una donna uccisa dalla compagna può rientrare nella norma, mentre un uomo ucciso dal compagno ne resta escluso anche quando il movente è lo stesso possesso o lo stesso rifiuto della separazione che la legge intende punire.
I limiti dell’art. 577-bis
Il primo limite riguarda il movente. La norma punisce l’omicidio di una donna commesso in quanto donna, e questa formula viene letta in modo da comprendere anche moventi come il controllo, il possesso, la prevaricazione o il rifiuto della relazione. Questi moventi tuttavia non coincidono con l’odio di genere. Chi uccide una donna perché disprezza le donne agisce per odio verso un genere, mentre chi uccide la compagna perché si sente tradito o perché non accetta di essere lasciato agisce per rancore verso una persona e verso un suo comportamento specifico. Questo secondo tipo di movente prescinde dal sesso della vittima, dato che può presentarsi in qualunque relazione affettiva, per cui una norma che lo punisce in modo specifico solo quando la vittima è donna introduce una distinzione che il movente stesso non giustifica.
Il secondo limite riguarda l’eguaglianza. L’art. 3 della Costituzione vieta le distinzioni basate sul sesso, anche se ammette trattamenti differenziati quando sono oggettivamente giustificati, razionali e proporzionati rispetto allo scopo della legge. La difesa della norma si fonda proprio su questo punto, perché sostiene che la violenza letale contro le donne costituisce una situazione di rischio specifica e documentata, coerente con l’eguaglianza sostanziale prevista dal secondo comma dell’art. 3 e con la Convenzione di Istanbul. Resta tuttavia il fatto che due omicidi con un movente identico, per esempio la gelosia o il rifiuto della fine della relazione, ricevono oggi una qualificazione e una pena diverse soltanto in base al sesso della vittima.
Il terzo limite riguarda le vittime che restano escluse. Un uomo ucciso dalla compagna per controllo o possesso ricade nell’omicidio volontario, eventualmente aggravato dalla relazione affettiva. Lo stesso accade, come si è visto, a un uomo ucciso dal partner dello stesso sesso. Per le persone trans l’applicabilità della norma è incerta, dato che dipende da come viene qualificata la vittima e dal movente accertato, mentre l’odio omofobico e transfobico non trasforma automaticamente un omicidio in un reato specifico.
Il quarto limite riguarda la tenuta della norma davanti alla Corte costituzionale. Nessuna sentenza ha finora dichiarato illegittimo l’art. 577-bis, per cui la questione resta aperta sul piano teorico. La Corte ha però già censurato l’ultimo comma dell’art. 577, introdotto con il Codice Rosso, che impediva al giudice di valutare le attenuanti nei reati commessi in ambito familiare o affettivo, perché ha ritenuto che violasse eguaglianza, proporzionalità e individualizzazione della pena previste dagli artt. 3 e 27. Quel precedente mostra che la Corte esamina con attenzione le norme penali che trattano in modo rigido situazioni simili, e rende quindi plausibile un controllo anche sulla nuova fattispecie.
Che cosa cambierebbe con una fattispecie neutra
Una formulazione possibile distingue due ipotesi, cioè l’omicidio commesso nell’ambito di una relazione affettiva per controllo, possesso o rifiuto della relazione, qualunque sia il sesso della vittima, e l’omicidio commesso per odio o discriminazione basati sul genere, sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere. Una norma scritta così qualificherebbe allo stesso modo due omicidi con lo stesso movente, indipendentemente dal sesso della vittima, ed estenderebbe la tutela rafforzata alle coppie omosessuali e alle persone trans e non binarie, che oggi ne restano fuori o vi rientrano in modo incerto.
| Situazione | Con l’art. 577-bis | Con una norma neutra |
|---|---|---|
| Donna uccisa in quanto donna | Femminicidio | Rientrerebbe |
| Uomo ucciso in quanto uomo | Solo omicidio volontario | Rientrerebbe |
| Donna lesbica uccisa per controllo o odio di genere | Può rientrare, perché la vittima è donna | Rientrerebbe |
| Uomo gay ucciso dal partner per controllo o omofobia | Non rientra | Rientrerebbe |
| Persona trans uccisa per transfobia o controllo | Incerto | Rientrerebbe, se la norma cita l’identità di genere |
Questa impostazione è coerente con la Convenzione di Istanbul, che distingue la violenza contro le donne, centrata sulle donne come gruppo esposto a una violenza strutturale, dalla violenza domestica, che riguarda tutte le relazioni familiari e affettive comprese quelle tra persone dello stesso sesso. La Convenzione incoraggia infatti gli Stati ad applicare le tutele contro la violenza domestica anche a uomini, bambini, anziani e vittime omosessuali.
Una norma che completa, senza sostituire
La fattispecie neutra può affiancarsi all’art. 577-bis invece di prenderne il posto. Il femminicidio conserverebbe la sua funzione specifica, che è quella di nominare e rendere visibile la forma di violenza letale che colpisce le donne con particolare frequenza, mentre la norma generale coprirebbe tutte le altre vittime uccise per lo stesso tipo di movente. In questo modo nessuna tutela verrebbe ridotta e si eliminerebbe la disparità tra casi che presentano lo stesso disvalore.
Perché l’integrazione funzioni, la norma neutra dovrebbe accompagnarsi all’obbligo di rilevare statisticamente il sesso, l’orientamento sessuale e l’identità di genere della vittima. Senza questi dati si perderebbe la lettura strutturale del fenomeno, che è proprio ciò che giustifica la previsione specifica del femminicidio. La convivenza tra le due norme renderebbe inoltre più difendibile l’art. 577-bis davanti alla Corte costituzionale, dato che la differenza di trattamento non lascerebbe più senza tutela rafforzata chi è vittima dello stesso movente.
Conclusioni
L’art. 577-bis riconosce un fenomeno reale, eppure la sua formulazione centrata sulla sola vittima donna lascia scoperte situazioni con lo stesso movente e solleva un dubbio di eguaglianza che la Corte costituzionale potrebbe essere chiamata a sciogliere. Una fattispecie neutra che punisca l’omicidio per odio di genere e quello per controllo o possesso nella relazione affettiva, affiancata al femminicidio e sostenuta da una rilevazione statistica accurata, garantirebbe a tutte le vittime la stessa tutela e rafforzerebbe la norma esistente invece di indebolirla.
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