Oltre 150 padri separati, fra cui il sottoscritto, riuniti sotto la bandiera dell’associazione Adiantum, hanno depositato una diffida collettiva contro il Ministero della Giustizia, diffida estesa, in quanto organo di controllo sull’attività dei magistrati, anche al Consiglio Superiore della Magistratura. Questo il testo:
Avv. Davide Romano
Avv. Giorgia Gira
Via Principe Amedeo 36 – 70121 Bari
ATTO STRAGIUDIZIALE DI DIFFIDA
(art. 3 del D.Lgs 20.12.2009 n.198 in attuazione dell’art. 4 della Legge 04.03.2009 n. 15)
L’ASSOCIAZIONE DI ASSOCIAZIONI NAZIONALI A TUTELA DEI MINORI (ADIANTUM), in persona del legale rappresentante il Presidente Turnario Tiziana Arsenti, domiciliato per la carica presso la sede dell’Ente alla Via Trionfale n. 5697 in Roma, C.F. e P.I. 97611760584, rappresentata e difesa dall’Avv. Davide Romano del Foro di Bari e dall’Avv. Giorgia Gira del Foro di Taranto, giusto mandato in calce al presente atto, e domiciliata ai fini della presente procedura presso lo studio dell’Avv. Davide Romano in Roma alla Via Giuseppe de Camillis 4, PREMESSO
– che l’Associazione ADIANTUM, oltre ad essere portatrice degli interessi dei singoli iscritti (associazioni a tutela di più categorie, tra le quali quelle genitoriali ed a tutela degli interessi dei minori), rappresenta una cospicua parte del tessuto sociale di “utenza” che accede quale parte nei processi di separazione e divorzio nei quali viene in essere l’interesse dei minori al diritto alla bigenitorialità, come peraltro risulta anche dallo Statuto dell’Associazione che si allega;
– che da tempo alcuni Uffici Giudiziari dei Tribunali della Repubblica Italiana non applicano il dettato normativo di cui alla Legge 54/2006 disattendendone i principi generali.
– che sono pervenute alla Associazione varie denunce del mancato rispetto dell’applicazione della legge 54/2006 da parte di Tribunali della Repubblica e precisamente inerenti il Tribunale di Catanzaro, il Tribunale di Lecce, il Tribunale per i Minorenni di Venezia, il Tribunale di Venezia, il Tribunale di Nuoro, il Tribunale di Agrigento, il Tribunale di Vibo Valentia, il Tribunale di Vigevano, il Tribunale di campobasso, il Tribunale di Foggia, il Tribunale di Como, il Tribunale di Padova, il Tribunale per i Minorenni di Bologna, il Tribunale di Bologna, la Corte di Appello di Bologna, il Tribunale di Palermo, il Tribunale di Reggio Calabria, la Corte di Appello di Reggio Calabria, il Tribunale per i Minorenni di Cagliari, il Tribunale di Cagliari, il Tribunale di Messina, il Tribunale di Barcellona, il Tribunale per i Minorenni di Roma, il Tribunale di Roma, il Tribunale di Taranto, il Tribunale di Potenza, il Tribunale per i Minorenni del Piemonte e Valle D’Aosta, il Tribunale di Torino, la Corte di Appello di Torino, il Tribunale per i Minorenni di Milano, il Tribunale di Milano, la Corte di Appello di Milano, il Tribunale di Busto Arsizio, il Tribunale per i Minorenni di Firenze, il Tribunale di Firenze, la Corte di Appello di Firenze, il Tribunale di Arezzo, il Tribunale per i Minorenni di Napoli, il Tribunale di Napoli, il Tribunale di Treviso, il Tribunale di Ancona, il Tribunale di Vercelli, il Tribunale di Genova, il Tribunale di Civitavecchia, il Tribunale per i Minorenni di Caltanisetta, il Tribunale di Caltanisetta, il Tribunale di Vicenza, il Tribunale di Monza, il Tribunale di Gorizia, il Tribunale di Bolzano, il Tribunale di Trento, la Corte di Appello di Trento, il Tribunale di Frosinone, il Tribunale di Oristano, il Tribunale di Varese, il Tribunale di Modena, il Tribunale di Cosenza, il Tribunale di Modica, la Corte di Appello di Catania, il Tribunale di Larino, il Tribunale di Verbania, il Tribunale di Bari, il Tribunale di Velletri, il Tribunale di Novara.
– che tendenzialmente le maggiori violazioni delle norme vigenti che incidono sulla violazione del diritto alla bigenitorialità del minore possono, in esemplificazione, riassumersi:
a) attraverso una automatica collocazione del minore presso la madre (in alcuni Tribunali anche con la compilazione di moduli prestampati che già contengono il collocamento presso la madre del minore medesimo, senza attuazione discrezionale valutativa del Giudice);
b) attraverso l’indicazione dei periodi di collocazione del minore con uno dei due genitori in misura temporale diseguale rispetto all’altro;
c) attraverso la disapplicazione del principio di mantenimento diretto del minore, che realizza una disparità economica dei genitori anche nei confronti del minore;
d) attraverso un provvedimento di mantenimento economico dell’altro coniuge e del minore che impoverisce la capacità reddituale esclusivamente di uno dei due genitori, con la conseguente diversa possibilità economica di uno dei due genitori durante la collocazione del minore presso di sé.
e) attraverso la automatica assegnazione della casa coniugale alla madre collocataria del minore (in alcuni Tribunali con la compilazione di moduli prestampati che già contengono i dettati provvedi mentali, senza attuazione discrezionale valutativa del Giudice);
f) attraverso la collocazione del minore presso uno dei due genitori senza la preventiva audizione del minore, anche se ha compiuto gli anni dodici o è capace di discernimento;
g) attraverso la mancata applicazione dell’affidamento condiviso in caso di conflittualità tra coniugi, così violando espressamente i dettami normativi;
h) attraverso una lungaggine burocratica di emanazione dei provvedimenti in materia di affidamento e potestà genitoriale sui minori che incidono profondamente sul genitore che viene allontanato o si allontana dalla casa coniugale nelle immediatezze del conflitto familiare;
i) attraverso provvedimenti di affidamento dei minori che non prevedano la necessità di un accordo congiunto dei genitori nel cambio di residenza dei minori, che incide sul periodo di affidamento dei minori presso uno dei due genitori o lo rende difficoltoso;
l) attraverso il mancato utilizzo dei provvedimenti sanzionatori previsti dal codice di rito civile in caso di elusione, anche occasionale, dei provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria da parte di uno dei due genitori.
– che, pertanto, tale riepilogata situazione in cui non viene applicata la legge 54/2006 negli Uffici Giudiziari degli anzidetti Tribunali comporta un pregiudizio per gli interessi della società intera ed in primis dei minori che vedono leso il loro diritto alla bigenitorialità di cui l’associazione ADIANTUM è soggetto esponenziale;
– che la posizione posta alla base del presente atto è quindi sostanziata dall’interesse dell’Associazione ADIANTUM a ripristinare un efficiente ed adeguato funzionamento dei servizi organizzativi di giustizia affinchè la stessa si munisca di strutture e controlli che evitino la lesione del diritto dei minori alla bigenitorialità in sede di separazione, divorzio e verifica della potestà dei propri genitori.
CONSIDERATO
– che con Legge 04.03.2009 n. 15 è stata conferita delega al Governo, finalizzata tra l’altro all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico ed alla efficienza e trasparenza della pubbliche amministrazioni;
– che nell’esercizio della delega conferita al Governo, l’art. 4 della citata Legge ha stabilito i principi e criteri direttivi in materia di valutazione delle strutture e del personale delle amministrazioni pubbliche e di azione collettiva;
– che in attuazione dell’art. 4 sopra citato è stato emanato il D.Lgs. 20.12.2009 n. 198 in materia di ricorso per l’efficienza delle Amministrazioni e dei Concessionari di servizi pubblici;
– che l’art. 1 comma primo del citato decreto prevede che: “Al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio, i titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei per una pluralità di utenti e consumatori possono agire in giudizio, con le modalità stabilite nel presente decreto, nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei concessionari di servizi pubblici, se derivi una lesione diretta, concreta ed attuale dei propri interessi, dalla violazione di termini o dalla mancata emanazione di atti amministrativi generali obbligatori e non aventi contenuto normativo da emanarsi obbligatoriamente entro e non oltre un termine fissato da una legge o da un regolamento, dalla violazione degli obblighi contenuti nelle carte di servizi ovvero dalla violazione di standard qualitativi ed economici stabiliti, per i concessionari di servizi pubblici, dalle autorità preposte alla regolazione ed al controllo del settore e, per le pubbliche amministrazioni, definiti dalle stesse in conformità alle disposizioni in materia di performance contenute nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 coerentemente con le linee guida definite dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 13 del medesimo decreto e secondo le scadenze temporali definite dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150”;
– che il medesimo art. 1 al comma 4 prevede: “Ricorrendo i presupposti di cui al comma 1, il ricorso può essere proposto anche da associazioni o comitati a tutela degli interessi dei propri associati, appartenenti alla pluralità di utenti e consumatori di cui al comma 1”; – che l’art. 3 del citato decreto condiziona la proposizione del ricorso ad una preventiva diffida da inoltrare all’Amministrazione o al Concessionario ad effettuare gli interventi utili alla soddisfazione degli interessati e che tale funzione è volto ad assolvere il presente atto.
Tutto quanto sopra premesso, l’Associazione di Associazioni Nazionali a Tutela dei Minori (ADIANTUM), per il tramite del proprio difensore
INVITA E DIFFIDA
Il Consiglio Superiore della Magistratura, in persona del legale rappresentante pro-tempore, corrente in Roma alla Piazza Indipendenza n. 6, e il Ministero della Giustizia, in persona del sig. Ministro pro-tempore, con sede in Roma alla Via Arenula 70, in relazione alle rispettive competenze, entro e non oltre il termine di novanta giorni dalla notificazione della presente ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 20.12.2009 n. 198 a porre in essere tutti i necessari atti al fine di ripristinare un efficiente ed adeguato funzionamento dei servizi organizzativi di giustizia presso i Tribunali della Repubblica Italiana ed, in particolare:
a) un sistema di controllo e verifica che eviti la automatica collocazione del minore presso la madre, anche attraverso la eliminazione di moduli prestampati che già contengano il collocamento presso la madre del minore medesimo, senza attuazione discrezionale valutativa del Giudice;
b) un sistema di controllo e verifica che eviti l’indicazione dei periodi di collocazione del minore con uno dei due genitori in misura temporale diseguale rispetto all’altro;
c) un sistema di controllo e verifica che eviti la disapplicazione del principio di mantenimento diretto del minore e che induca il Giudice a riallineare la equivalenza del periodo temporale di collocazione del minore presso entrambi i genitori, anziché provvedere ad una compensazione di carattere economico;
d) un sistema di controllo e verifica che eviti l’emissione di provvedimenti di mantenimento economico dell’altro coniuge e del minore che impoveriscano la capacità reddituale esclusivamente di uno dei due genitori.
e) un sistema di controllo e verifica che eviti la automatica assegnazione della casa coniugale alla madre collocataria del minore, anche attraverso la eliminazione di moduli prestampati che già contengano i dettati provvedi mentali, senza attuazione discrezionale valutativa del Giudice;
f) un sistema di controllo e verifica che eviti la collocazione del minore presso uno dei due genitori senza la preventiva audizione del minore, anche se ha compiuto gli anni dodici o è capace di discernimento;
g) un sistema di controllo e verifica che eviti la mancata applicazione dell’affidamento condiviso in caso di conflittualità tra coniugi;
h) un sistema di controllo e verifica che eviti le lungaggini burocratiche di emanazione dei provvedimenti in materia di affidamento e potestà genitoriale sui minori che incidono profondamente sul genitore che viene allontanato o si allontana dalla casa coniugale nelle immediatezze del conflitto familiare, anche attraverso un sistema che preveda l’immediata decisione provvisoria con indicazione a carico del Giudice di un termine perentorio;
i) un sistema di controllo e verifica che eviti la discrezionalità di uno dei due genitori nel cambio di residenza o domicilio dei minori che si determini nella difficoltà per l’altro genitore di esercitare il proprio diritto-dovere alla genitorialità;
l) un sistema di controllo e verifica che imponga l’applicazione dei provvedimenti sanzionatori previsti dal codice di rito civile in caso di elusione, anche occasionale, dei provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria da parte di uno dei due genitori.
AVVISA che, decorso il termine predetto, si procederà ad adire all’Autorità Giudiziaria competente senza ulteriore avviso.
Roma, 15 ottobre 2010.
avv. Giorgia Gira
avv. Davide Romano
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